Ordinanza — n. 34689/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACALOGIURI ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha ridotto la pena per il reato di cui all'art. 628 c.p. e confermato nel resto la pronuncia di primo grado), deducendo violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 c.p, art. 62 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34689/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 c.p. e confermato nel resto la pronuncia di primo grado), deducendo violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGIURI ANTONIO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 29/05/1981 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CALOGIURI ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha ridotto la pena per il reato di cui all'art. 628 c.p. e confermato nel resto la pronuncia di primo grado), deducendo violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi favorevolmente apprezzabili al fine del riconoscimento dell'invocato beneficio delle attenuanti generiche. In tal modo la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25 settembre 2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. Non è consentita la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p, non avendo il ricorrente dedotto alcunché al riguardo in sede di appello, così che la censura non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giòvanna Ver