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Ordinanza — n. 34687/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the contested recidivism was not applied by the lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34687/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the contested recidivism was explicitly excluded by both the first-instance judge and the Court of Appeal. The appellant argued that the lower courts incorrectly applied recidivism rules, but the appellate court had instead reduced the sentence by granting generic mitigating circumstances equivalent to the aggravating circumstances cited in the penal code. The court ruled that since recidivism was not applied to the appellant, the specific complaint regarding its application was entirely inconsequential and lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.; When a complaint alleges a violation of recidivism rules but the lower courts have already excluded the application of recidivism, the appeal is inadmissible as the grievance is inconsequential.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion inconsequential complaint penal code aggravating circumstances generic mitigating circumstances recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 609 c.p.
Art. 628, comma 3 n. 1, c.p.
La recidiva contestata è stata esclusa dal Giudice di primo grado e la Corte d'appello ha ridotto la pena, concedendo all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3 n.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI DOMENICO nato a SALERNO il 11/10/1965 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; kr

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. RICCIARDI DOMENICO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per tre rapine), deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata applicata la recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. La recidiva contestata è stata esclusa dal Giudice di primo grado e la Corte d'appello ha ridotto la pena, concedendo all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, c.p. La doglianza formulata in ricorso risulta quindi del tutto inconferente, non essendo la recidiva stata applicata al ricorrente.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina