Ordinanza — n. 34686/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca, con cui AMATI MARCO e CAPPELLI FRANCESCA sono stati condannati per il reato di danneggiamento aggravato) il difensore dei predetti imputati ha proposto ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge, per essere stata erroneamente ritenuta sussistente l'aggravante dell'avere commesso il fatto su un bene esposto per necessità a pubblica fede. Secondo i ricorrenti, il motoscafo, oggetto del danneggiamento, si trovava ormeggiato in porto sulla base di un contratto di ormeggio, comprendente anche un obbligo di sorveglianza in capo all'ormeggiatore, con conseguente esclusione dell'aggravante in questione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34686/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATI MARCO nato a BADIA POLESINE il 03/03/1980 CAPPELLI FRANCESCA nato a FIRENZE il 04/05/1977 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca, con cui AMATI MARCO e CAPPELLI FRANCESCA sono stati condannati per il reato di danneggiamento aggravato) il difensore dei predetti imputati ha proposto ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge, per essere stata erroneamente ritenuta sussistente l'aggravante dell'avere commesso il fatto su un bene esposto per necessità a pubblica fede. Secondo i ricorrenti, il motoscafo, oggetto del danneggiamento, si trovava ormeggiato in porto sulla base di un contratto di ormeggio, comprendente anche un obbligo di sorveglianza in capo all'ormeggiatore, con conseguente esclusione dell'aggravante in questione.
2. I ricorsi sono inammissibili. La Corte d'appello, dopo avere rimarcato che - come affermato dallo stesso ricorrente - è minoritaria la tesi che include tra gli obblighi dell'ormeggiatore anche quello di sorvegliare il bene, oggetto del contratto, ha affermato che nel caso in esame era insussistente l'obbligo di vigilanza in capo all'ormeggiatore e il proprietario del motoscafo era munito di un semplice permesso della Capitaneria di Porto, così che non poteva dubitarsi dell'esposizione del bene alla pubblica fede. Trattasi di argomentazioni, corrette, logiche e, dunque, esenti da vizi censurabili in questa sede.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga 7 -9- I - - i- - ...