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Ordinanza — n. 34685/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34685/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34685/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato, con cui Millocca Pasquale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 493 ter c.p.. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e del principio del ne bis in idem sostanziale, per essere la recidiva stata considerata due volte al fine del calcolo della prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 493 ter c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 493 ter c.p.. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e del principio del ne bis in idem sostanziale, per essere la recidiva stata considerata due volte al fine del calcolo della prescrizione.

Parole chiave

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recidiva pagamento degli arretrati credito a lungo termine pagamento a rate restituzione del termine retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato, con cui Millocca Pasquale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 493 ter c.p..
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLOCCA PASQUALE nato a SCIACCA il 19/01/1962 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato, con cui Millocca Pasquale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 493 ter c.p.. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e del principio del ne bis in idem sostanziale, per essere la recidiva stata considerata due volte al fine del calcolo della prescrizione.

2. Il ricorso è inammissibile. La tesi del ricorrente, secondo cui la doppia incidenza della recidiva sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem, si scontra con l'indirizzo di questa Corte (tra le altre: Sez. 5, n. 32679 del 13/6/2018, Rv. 273490; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721; Sez. 2, n. 13463 del 18/2/2016, Rv. 266532), secondo il quale la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, c.p., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalle sentenze della Corte EDU, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.

E', peraltro, noto al Collegio l'isolato orientamento di questa Corte (Sez. VI, n. 47269 del 9/9/2015, Rv n. 265518), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Questo orientamento non può essere accolto.

Esso rimette all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione, caso per caso, dell'uno o dell'altro fine per cui attribuire rilevanza alla recidiva. L'orientamento, inoltre, non considera che in tutti i casi esemplificativamente menzionati quali applicazioni dell'enunciato principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 c.p.) è il legislatore che - lungi dal rimettere la relativa opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete - indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza; il che, in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell'inapplicabilità del principio.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente