Ordinanza — n. 34463/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIA ROBERTO nato a MODUGNO il 16/11/1981 BIA DOMENICO nato a MODUGNO il 15/07/1980 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Bia Roberto e Bia Domenico avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 3-4). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 3-4). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIA ROBERTO nato a MODUGNO il 16/11/1981 BIA DOMENICO nato a MODUGNO il 15/07/1980 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Bia Roberto e Bia Domenico avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 3-4). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. / Il Consigliere estensore Il Presidente Ersi ia lvanese n a Petruzzellis CIi C