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Ordinanza — n. 34462/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34462/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34462/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECA EVARIST nato il 05/04/1985 avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; • Letto il ricorso proposto nell'interesse di Greca Evarist avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (nella specie, il vizio cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato è stato ravvisato nella produzione e deposito della procura speciale pur a fronte della presenza in udienza dell'imputato; quanto al recepimento del patto, la subordinazione apposta alla richiesta era inammissibile, stante il terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen.). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce - nella specie pronunciate de plano - di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34462/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (nella specie, il vizio cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato è stato ravvisato nella produzione e deposito della procura speciale pur a fronte della presenza in udienza dell'imputato; quanto al recepimento del patto, la subordinazione apposta alla richiesta era inammissibile, stante il terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen.). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce - nella specie pronunciate de plano - di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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capacità di stare in giudizio ricorso straordinario per nullità diritto di ottenere una decisione oltraggio alla corte violazione delle forme sostanziali disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce - nella specie pronunciate de plano - di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECA EVARIST nato il 05/04/1985 avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Greca Evarist avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (nella specie, il vizio cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato è stato ravvisato nella produzione e deposito della procura speciale pur a fronte della presenza in udienza dell'imputato; quanto al recepimento del patto, la subordinazione apposta alla richiesta era inammissibile, stante il terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen.). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce - nella specie pronunciate de plano - di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 06/2021. Il Consig ere estensore Il Presidente Ersil'a vanese Anna Petruzzellis