Ordinanza — n. 34460/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMOUNA BESSID nato il 24/10/1989 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdats-awise~-part-i ; udita la relazione svolt dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di HAMOUNA BESSID avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34460/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMOUNA BESSID nato il 24/10/1989 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdats-awise~-part-i ; udita la relazione svolt dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di HAMOUNA BESSID avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Ersili Cavanese n a Petruzzellis L_ IL C