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Ordinanza — n. 34456/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34456/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE CRISTIAN PAOLO nato a ENNA il 17/03/1998 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di ARNONE CRISTIAN PAOLO avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la sentenza di primo grado e quella di appello si saldano nella conforme ricostruzione delle vicende delittuose, attraverso un percorso argomentativo e valutativo delle prove non censurabile in questa sede, tenuto vieppiù conto che le censure di appello sono state definite "mere e assertive affermazioni labiali"), nonché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 4-5).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la sentenza di primo grado e quella di appello si saldano nella conforme ricostruzione delle vicende delittuose, attraverso un percorso argomentativo e valutativo delle prove non censurabile in questa sede, tenuto vieppiù conto che le censure di appello sono state definite "mere e assertive affermazioni labiali"), nonché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 4-5).

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE CRISTIAN PAOLO nato a ENNA il 17/03/1998 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ARNONE CRISTIAN PAOLO avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la sentenza di primo grado e quella di appello si saldano nella conforme ricostruzione delle vicende delittuose, attraverso un percorso argomentativo e valutativo delle prove non censurabile in questa sede, tenuto vieppiù conto che le censure di appello sono state definite "mere e assertive affermazioni labiali"), nonché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 4-5).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consiglie e estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Anna Petruzzel