Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific mitigation arguments in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were not specifically raised during the appellate proceedings. The appellant challenged the reduction of the sentence for the crime of calumny, arguing that a specific statutory mitigation under Article 62(6) of the Penal Code was improperly denied. The court ruled that since the lower court provided sufficient and logical reasoning for its sentencing decision based on general mitigating factors, the appellant could not now introduce new legal arguments at the final stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 6 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specifically deduced in the second instance or concern the determination of the punitive treatment when the appealed judgment is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA ALESSANDRO nato a OSIMO il 12/09/1994 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Scibilia Alessandro avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché censure non dedotte specificatamente in appello (motivo sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.) o afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado, partendo dal minimo edittale della pena per il reato di calunnia con un modesto aumento per la continuazione, riconoscendo le attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consiglie,fe estensore Il Presidente Ersilia Calvanese nna Petruzzellis i U\I , 021