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Ordinanza — n. 34453/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34453/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34453/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTICHELLI BENITO nato a ACQUASANTA TERME il 15/04/1970 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mistichelli Benito avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (la citazione per il giudizio di primo grado è stata notificata all'imputato il 23 settembre 2013; la citazione per il giudizio di appello è stata notificata ad entrambi i difensori 1'8 settembre 2020). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34453/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (la citazione per il giudizio di primo grado è stata notificata all'imputato il 23 settembre 2013; la citazione per il giudizio di appello è stata notificata ad entrambi i difensori 1'8 settembre 2020). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato preclusione per tardività domanda d'asilo tardiva osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTICHELLI BENITO nato a ACQUASANTA TERME il 15/04/1970 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mistichelli Benito avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (la citazione per il giudizio di primo grado è stata notificata all'imputato il 23 settembre 2013; la citazione per il giudizio di appello è stata notificata ad entrambi i difensori 1'8 settembre 2020). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021.Il Consigli re estensore Il Presidente Ersilia Cal anese inG n a Petruzzellis