Ordinanza — n. 34453/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTICHELLI BENITO nato a ACQUASANTA TERME il 15/04/1970 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mistichelli Benito avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (la citazione per il giudizio di primo grado è stata notificata all'imputato il 23 settembre 2013; la citazione per il giudizio di appello è stata notificata ad entrambi i difensori 1'8 settembre 2020). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34453/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (la citazione per il giudizio di primo grado è stata notificata all'imputato il 23 settembre 2013; la citazione per il giudizio di appello è stata notificata ad entrambi i difensori 1'8 settembre 2020). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTICHELLI BENITO nato a ACQUASANTA TERME il 15/04/1970 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mistichelli Benito avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (la citazione per il giudizio di primo grado è stata notificata all'imputato il 23 settembre 2013; la citazione per il giudizio di appello è stata notificata ad entrambi i difensori 1'8 settembre 2020). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021.Il Consigli re estensore Il Presidente Ersilia Cal anese inG n a Petruzzellis