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Ordinanza — n. 34452/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34452/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Belloni Giulio inadmissible because all grounds merely repeated arguments already examined and rejected by the first and second instance judges. The lower courts had previously established that five to six people were present at the scene, satisfying the legal requirement for the crime of insult based on the possibility of the offense being perceived. Consequently, the court ruled that no new legal issues required review at the cassation level, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already fully examined and decided by the judges of the merits, without raising new questions of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits cassation procedure crime of insult perception of offense procedural economy costs of appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 363 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466
tra le tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLONI GIULIO nato a ROMA il 15/05/1990 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Belloni Giulio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sin dal primo grado era stato infatti accertato che al momento del fatto vi era la presenza sul posto di cinque-sei persone, il che veniva ad integrare il presupposto richiesto dalla legge per la configurabilità del reato di oltraggio, costituito dalla mera possibilità di percezione dell'offesa da parte dei presenti cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consig ere estensore Il Preside