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Ordinanza — n. 34451/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a TARANTO il 25/02/1986 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Leone Francesco avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze e critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (l'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. era stata infatti già esclusa in primo grado dove il bilanciamento tra circostanze era stato limitato alla "sola" aggravante della recidiva). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze e critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (l'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. era stata infatti già esclusa in primo grado dove il bilanciamento tra circostanze era stato limitato alla "sola" aggravante della recidiva). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione cognizione del ricorso per cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a TARANTO il 25/02/1986 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Leone Francesco avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze e critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (l'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. era stata infatti già esclusa in primo grado dove il bilanciamento tra circostanze era stato limitato alla "sola" aggravante della recidiva). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consig re estensore Il Pres