Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints and sentencing determinations outside the scope of legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds constituted factual complaints and sentencing determinations, which are excluded from the scope of legal review. The appellant argued against the conviction for robbery and the specific sentence, claiming errors in fact-finding and penalty calculation. The court rejected these arguments, noting that the lower court's reasoning was sound and that such issues require re-evaluation by the trial judge rather than the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors; complaints regarding factual findings or the determination of the criminal penalty are inadmissible as they fall outside the scope of the legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI GIULIANO nato a CONSELVE il 19/02/1980 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Grisetti Giuliano avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (così in ordine alla ricostruzione del fatto; alla sua qualificazione giuridica nel reato di rapina - posto che la violenza è stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, cfr. per tutte, Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262281); nonché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (non vi è stato alcun errore di calcolo, posto che la Corte di appello ha dato atto che la pena base era lontana sia dal medio che dal massimo edittale del reato di rapina, quindi perfettamente in linea con quella individuata dal ricorrente di anni cinque e mesi sei di reclusione come pena base).
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Pr