Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34444/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34444/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO LIVIA nato a PESCARA il 08/03/1971 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Rocco Livia avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si rinviene infatti non censurabile giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e per la non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e adeguato esame delle deduzioni difensive sui suddetti punti). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34444/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si rinviene infatti non censurabile giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e per la non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e adeguato esame delle deduzioni difensive sui suddetti punti). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione scemata imputabilità punibilità permesso di promuovere un procedimento penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO LIVIA nato a PESCARA il 08/03/1971 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Rocco Livia avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si rinviene infatti non censurabile giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e per la non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e adeguato esame delle deduzioni difensive sui suddetti punti). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere ét tensore Il Presidente