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Ordinanza — n. 34443/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34443/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34443/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LALLO GIOVANNI nato a BONEFRO il 14/10/1958 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di GENOVA4.3t42-aulziso-aUe-Prift-i-;- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; CU/ Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Lallo étiravverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. I reati dichiarati prescritti (302, 303 e 304) non sono stati considerati ai fini del computo della pena. I reati di cui ai capi 305), 306), 307), commessi il 5 dicembre 2012, non erano prescritti alla data della pronuncia di primo grado, stante la sospensione per richiesta della difesa dal 30 gennaio al 7 ottobre 2019. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34443/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. I reati dichiarati prescritti (302, 303 e 304) non sono stati considerati ai fini del computo della pena. I reati di cui ai capi 305), 306), 307), commessi il 5 dicembre 2012, non erano prescritti alla data della pronuncia di primo grado, stante la sospensione per richiesta della difesa dal 30 gennaio al 7 ottobre 2019. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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remissione della pena pene condizionali pena con condizionale parziale adeguamento della pena sospensione di pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LALLO GIOVANNI nato a BONEFRO il 14/10/1958 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di GENOVA4.3t42-aulziso-aUe-Prift-i-;- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

CU/ Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Lallo étiravverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. I reati dichiarati prescritti (302, 303 e 304) non sono stati considerati ai fini del computo della pena. I reati di cui ai capi 305), 306), 307), commessi il 5 dicembre 2012, non erano prescritti alla data della pronuncia di primo grado, stante la sospensione per richiesta della difesa dal 30 gennaio al 7 ottobre 2019. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersil