Ordinanza — n. 34437/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI DANIELE nato a PESCARA il 02/02/1985 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Baldini Daniele avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (per la recidiva la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, risultando ampiamente dimostrativa della sussistenza della fattispecie aggravatrice), nonché costituenti doglianze generiche e in fatto volte a sollecitare una rilettura delle evidenze probatorie (in tal senso le critiche sulla pena e sulle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34437/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (per la recidiva la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, risultando ampiamente dimostrativa della sussistenza della fattispecie aggravatrice), nonché costituenti doglianze generiche e in fatto volte a sollecitare una rilettura delle evidenze probatorie (in tal senso le critiche sulla pena e sulle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI DANIELE nato a PESCARA il 02/02/1985 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Baldini Daniele avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (per la recidiva la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, risultando ampiamente dimostrativa della sussistenza della fattispecie aggravatrice), nonché costituenti doglianze generiche e in fatto volte a sollecitare una rilettura delle evidenze probatorie (in tal senso le critiche sulla pena e sulle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consiglieri estensore Il Presidente Ersilia clalvéAese a Pely.yzzellis Al ‘5‘,•;