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Ordinanza — n. 34436/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34436/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34436/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC TONI nato a GIULIANOVA il 09/05/1991 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di LEVAKOVIC TONI avverso la ordinanza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato e comunque sono manifestamente infondati (la Corte di appello ha ritenuto generici i motivi di appello, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34436/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato e comunque sono manifestamente infondati (la Corte di appello ha ritenuto generici i motivi di appello, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate invocazione di motivi legali motivazione inadeguata delle censure costituzionali domanda di rigetto dell'opposizione decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC TONI nato a GIULIANOVA il 09/05/1991 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di LEVAKOVIC TONI avverso la ordinanza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato e comunque sono manifestamente infondati (la Corte di appello ha ritenuto generici i motivi di appello, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Anna Petruzzellis L- ;117(5- T AI' A