Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34435/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34435/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34435/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO DOMENICO nato a PESCARA il 14/12/1988 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Giacomo Domenico avverso la ordinanza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato e comunque sono manifestamente infondati (la Corte di appello ha ritenuto generici i motivi di appello, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34435/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato e comunque sono manifestamente infondati (la Corte di appello ha ritenuto generici i motivi di appello, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione sostituzione dei motivi motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO DOMENICO nato a PESCARA il 14/12/1988 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Giacomo Domenico avverso la ordinanza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato e comunque sono manifestamente infondati (la Corte di appello ha ritenuto generici i motivi di appello, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere/estensore Il Presidente Ersilia ?àlyanese Ania Petruzzellis