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Ordinanza — n. 34433/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34433/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34433/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABDOU KARIM nato il 19/10/1990 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL ABDOU KARIM avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di puro fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, in merito alla condotta oppositiva e all'art. 131-bis cod. pen.). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di puro fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, in merito alla condotta oppositiva e all'art. 131-bis cod. pen.). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revoca dell'opposizione impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2-3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, in merito alla condotta oppositiva e all'art. 131-bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABDOU KARIM nato il 19/10/1990 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL ABDOU KARIM avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di puro fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, in merito alla condotta oppositiva e all'art. 131-bis cod. pen.). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore /1±1 Presidente