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Ordinanza — n. 34431/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34431/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34431/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUDI DINO nato a ORTONA il 14/02/1977 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE: Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paludi Nino avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34431/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUDI DINO nato a ORTONA il 14/02/1977 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paludi Nino avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilja Gplvanese Anna Petruzzellis T 2021 I