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Ordinanza — n. 34428/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34428/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34428/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELUISE LUCIANO nato a MONTEMURRO il 13/12/1946 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Deluise Luciano avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono aspecifici (quanto all'offensività della condotta, avendo la Corte di appello ricostruito i fatti e giudicato "del tutto inverosimile" e non credibile la tesi difensiva, inidonea a scriminare l'accertata evasione), non consentiti (quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesta con i motivi di appello) nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in merito alla continuazione dei reati). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34428/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono aspecifici (quanto all'offensività della condotta, avendo la Corte di appello ricostruito i fatti e giudicato "del tutto inverosimile" e non credibile la tesi difensiva, inidonea a scriminare l'accertata evasione), non consentiti (quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesta con i motivi di appello) nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in merito alla continuazione dei reati). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena circostanza attenuante elusione fiscale eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELUISE LUCIANO nato a MONTEMURRO il 13/12/1946 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Deluise Luciano avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono aspecifici (quanto all'offensività della condotta, avendo la Corte di appello ricostruito i fatti e giudicato "del tutto inverosimile" e non credibile la tesi difensiva, inidonea a scriminare l'accertata evasione), non consentiti (quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesta con i motivi di appello) nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in merito alla continuazione dei reati). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Cialv ese (A)-Ina Petruzzellis I FUE OSì•T AT A l tN 1„5RIA