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Ordinanza — n. 34427/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34427/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34427/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSSO GIORGIO nato a ASTI il 28/01/1959 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Musso Giorgio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si vedano, in particolare, pp. 3-4, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale e puntuale esame delle deduzioni difensive relativamente alla condotta tenuta dall'imputato integrante il reato contestato con riferimento alla fuga) e costituenti apprezzamenti di fatto (cfr. p. 1 dove viene ricostruita la condotta rispetto alle operazioni del p.u. e quindi il momento in cui venne pronunciata la minaccia); nonché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 4- 5).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34427/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si vedano, in particolare, pp. 3-4, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale e puntuale esame delle deduzioni difensive relativamente alla condotta tenuta dall'imputato integrante il reato contestato con riferimento alla fuga) e costituenti apprezzamenti di fatto (cfr. p. 1 dove viene ricostruita la condotta rispetto alle operazioni del p.u. e quindi il momento in cui venne pronunciata la minaccia); nonché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 4- 5).

Parole chiave

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motivi di competenza giurisdizione costituzionale legittimazione ad agire pericolo di tortura godimento dei diritti civili legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSSO GIORGIO nato a ASTI il 28/01/1959 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Musso Giorgio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si vedano, in particolare, pp. 3-4, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale e puntuale esame delle deduzioni difensive relativamente alla condotta tenuta dall'imputato integrante il reato contestato con riferimento alla fuga) e costituenti apprezzamenti di fatto (cfr. p. 1 dove viene ricostruita la condotta rispetto alle operazioni del p.u. e quindi il momento in cui venne pronunciata la minaccia); nonché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 4- 5).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Ca a,nese na Pe