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Ordinanza — n. 34419/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34419/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34419/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE ANTONIO nato a TORINO il 07/10/1975 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Bisceglie Antonio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure aspecifiche e comunque afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (invero quanto alla recidiva, la Corte di appello ha compiiuo una adeguata disamina dei precedenti riportati evidenziando come il percorso dell'imputato non sia qualificabile in termini di mera isolata ricaduta ma di escalation criminale). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34419/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure aspecifiche e comunque afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (invero quanto alla recidiva, la Corte di appello ha compiiuo una adeguata disamina dei precedenti riportati evidenziando come il percorso dell'imputato non sia qualificabile in termini di mera isolata ricaduta ma di escalation criminale). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE ANTONIO nato a TORINO il 07/10/1975 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Bisceglie Antonio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure aspecifiche e comunque afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (invero quanto alla recidiva, la Corte di appello ha compiiuo una adeguata disamina dei precedenti riportati evidenziando come il percorso dell'imputato non sia qualificabile in termini di mera isolata ricaduta ma di escalation criminale). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigli re estensore Il Presidente E