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Ordinanza — n. 34416/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34416/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34416/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI PIER GIORGIO nato a ALESSANDRIA il 13/01/1964 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Conti Pier Giorgio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici ed afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (a fronte della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, adeguatamente e correttamente la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi tratti dall'art. 133 cod. pen., rilevando come quelli positivi dedotti dalla difesa - il comportamento processuale - fossero privi di alcun fondamento). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici ed afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (a fronte della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, adeguatamente e correttamente la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi tratti dall'art. 133 cod. pen., rilevando come quelli positivi dedotti dalla difesa - il comportamento processuale - fossero privi di alcun fondamento). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione alleggerimento della pena assistenza riabilitativa sanzione sostitutiva sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI PIER GIORGIO nato a ALESSANDRIA il 13/01/1964 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Conti Pier Giorgio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici ed afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (a fronte della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, adeguatamente e correttamente la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi tratti dall'art. 133 cod. pen., rilevando come quelli positivi dedotti dalla difesa - il comportamento processuale - fossero privi di alcun fondamento). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consiglier estensore Il Presidente