Ordinanza — n. 34416/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI PIER GIORGIO nato a ALESSANDRIA il 13/01/1964 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Conti Pier Giorgio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici ed afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (a fronte della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, adeguatamente e correttamente la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi tratti dall'art. 133 cod. pen., rilevando come quelli positivi dedotti dalla difesa - il comportamento processuale - fossero privi di alcun fondamento). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici ed afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (a fronte della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, adeguatamente e correttamente la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi tratti dall'art. 133 cod. pen., rilevando come quelli positivi dedotti dalla difesa - il comportamento processuale - fossero privi di alcun fondamento). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI PIER GIORGIO nato a ALESSANDRIA il 13/01/1964 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Conti Pier Giorgio avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici ed afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (a fronte della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, adeguatamente e correttamente la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi tratti dall'art. 133 cod. pen., rilevando come quelli positivi dedotti dalla difesa - il comportamento processuale - fossero privi di alcun fondamento). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consiglier estensore Il Presidente