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Ordinanza — n. 34301/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34301/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34301/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIRI LAVDIM nato il 03/05/1976 avverso la sentenza del 27/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO Cdat-o-avvis-o-att udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, con sentenza in data 27/10/2020, applicava nei confronti di NEZIRI LAVDIM la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina, lesioni e resistenza a p.u. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli aumenti apportati a titolo di continuazione. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito. Ai sensi del disposto di cui alkart. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., !Amputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delliimputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla/illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi che, per quanto affermato nello stesso ricorso, non ricorrono nel caso in esame, essendo la pena applicata conforme a quella legale e richiesta dalle parti.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34301/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, il giudice di merito nel calcolo della pena ha dato atto dei singoli aumenti operati per la continuazione, congruamente stabiliti e nonché evidenziato come i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso. Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di illegalità della pena sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati adeguamento della pena azione civile reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, con sentenza in data 27/10/2020, applicava nei confronti di NEZIRI LAVDIM la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina, lesioni e resistenza a p.u.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIRI LAVDIM nato il 03/05/1976 avverso la sentenza del 27/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO Cdat-o-avvis-o-att udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, con sentenza in data 27/10/2020, applicava nei confronti di NEZIRI LAVDIM la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina, lesioni e resistenza a p.u. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli aumenti apportati a titolo di continuazione. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito. Ai sensi del disposto di cui alkart. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., !Amputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delliimputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla/illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi che, per quanto affermato nello stesso ricorso, non ricorrono nel caso in esame, essendo la pena applicata conforme a quella legale e richiesta dalle parti.

Nel caso in esame, il giudice di merito nel calcolo della pena ha dato atto dei singoli aumenti operati per la continuazione, congruamente stabiliti e nonché evidenziato come i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso. Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di illegalità della pena sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI_ R pLLI Il Pre "dente SERG