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Ordinanza — n. 34300/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and unfounded challenge on sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34300/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint regarding the sentencing calculation was deemed generic and manifestly unfounded. The lower court had already adjusted the penalty within its discretion, balancing aggravating and mitigating circumstances while considering the defendant's specific criminal history. The court ruled that such sentencing determinations fall within the trial judge's discretion and cannot be re-evaluated in cassation unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing calculations and the balancing of aggravating and mitigating circumstances fall within the trial judge's discretion, making generic challenges to the congruity of the penalty inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion generic complaint cassation review penal calculation sanzioni penali commisurazione della pena per rapina altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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S.U., n. 3287 del 27/11/2008
Invero, la Corte territoriale, in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale i vizi di motivazione nel calcolo della pena del primo giudice non comportano nullità della sentenza potendo essere emendati dal giudice di appello (S.U., n. 3287 del 27/11/2008, dep.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHISANO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 11/06/1995 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 18/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 23/07/2020, nei confronti di SCHISANO ALESSANDRO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 CP e 4 I. n. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo generico e comunque manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale, in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale i vizi di motivazione nel calcolo della pena del primo giudice non comportano nullità della sentenza potendo essere emendati dal giudice di appello (S.U., n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009), si è fatta carico di rideterminare il calcolo della pena, comunque contenuta e con le attenuanti generiche prevalenti, fornendo congrua motivazione sia con riguardo alla mancata esclusione della recidiva (bilanciata comunque favorevolmente al ricorrente) alla luce dei precedenti penali anche specifici annoverati dall'imputato espressivi, in uno con i reati commessi nel presente giudizio, di un'accentuata pericolosità, sia con riferimento alla diminuzione (parziale) per la prevalenza delle attenuanti generiche, nell'ambito di un quadro di particolare gravità.

E ciò in osservanza del principio affermato da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere E,stensore OVANNI 4RIGLI Il Pre AI ente íATA SERGI