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Ordinanza — n. 34299/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34299/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34299/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 14/08/2001 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 06/02/2020, nei confronti di MICILLO VINCENZO in relazione al reato di cui agli artt. 640 c. 1 e 2, 494 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguente motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo della tentata truffa), al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34299/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa aggravata falsificazione di monete lotta contro la frode appropriazione indebita riciclaggio di denaro aggravato favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 14/08/2001 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 06/02/2020, nei confronti di MICILLO VINCENZO in relazione al reato di cui agli artt. 640 c. 1 e 2, 494 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguente motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo della tentata truffa), al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, correttamente è stata ritenuta la consumazione sul rilievo che la vittima, a seguito della consegna del denaro e della sottrazione dei monili d'oro, avesse perduto la possibilità di esercitare un controllo sui beni compendiodel reato, mentre il ricorrente dal canto suo ne aveva acquisito un'autonoma ed effettiva disponibilità ed il tutto prima dell'arrivo dei Carabinieri. Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le modalità allarmanti della condotta (ai danni di una anziana a cui vennero anche sfilati monili e fede nunziale), unitamente all'assenza di resipiscenza avendo omesso di indicare l'identità dei complici, costituiscono elementi ostativi idonei a rendere recessivi nella valutazione espressa dal giudice del merito tanto l'incensuratezza che la confessione successiva alla flagranza. Quanto al terzo motivo, la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale si sottrae al denunciato vizio di legittimità sulla scorta del principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Es