Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mismatched title and generic grounds regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Falco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of Articles 157 and 161 of the Penal Code, but the court found the appeal title focused on Article 62 bis mitigation while the actual argument concerned the lack of generic mitigation. Furthermore, the grounds were deemed too generic as they failed to address the specific reasoning regarding the appellant's recidivist status found in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161 CP; Art. 62 bis CP: An appeal is inadmissible if the title of the ground of appeal does not correspond to the supporting argument, if the alleged violation concerns a generic mitigation that was already granted, or if the grounds are too general to confront the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO MARIO nato a CAIVANO il 27/11/1976 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 22/07/2020, nei confronti di FALCO MARIO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt.157 e 161 CP. Il ricorso è inammissibile per diversi profili: - anzitutto perché il titolo del motivo di ricorso è del tutto "eccentrico" rispetto all'argomentazione di sostegno che attiene alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis CP; - peraltro, le attenuanti generiche risultano essere state concesse, pertanto la doglianza doveva investire il giudizio di mancata prevalenza; - il motivo è anche del tutto generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha fondato il diniego di prevalenza sulla scorta dello status di recidivo (recidiva reiterata ed infraquinquennale) del ricorrente in ragione dei precedenti penali annoverati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore OLLI Il Pr ente SERG LiiI PAOLA D E P --(57:7