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Ordinanza — n. 34297/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits of liability rather than sentencing will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34297/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alberto Orbani inadmissible because it challenged the substantive finding of criminal liability. The lower court had applied a negotiated sentence for aggravated attempted robbery, weapons violation, and damage, while the appellant argued the court erred in attributing responsibility. The court rejected this argument, ruling that appeals against sentencing applications can only address the defendant's will, legal qualification, or sentence legality, not the factual determination of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if they concern the substantive assessment of criminal liability, as such appeals are strictly limited to the expression of the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, and legality of the penalty.

Parole chiave

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negotiated sentence appeal criminal liability merits inadmissible cassation sentencing application review procedural admissibility altri reati commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP DEL TRIBUNALE di MILANO, con sentenza in data 03/02/2021, applicava nei confronti di ORBANI ALBERTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, violazione legge armi e danneggiamento.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP DEL TRIBUNALE di MILANO, con sentenza in data 03/02/2021, applicava nei confronti di ORBANI ALBERTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, violazione legge armi e danneggiamento.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORBANI ALBERTO nato a SERINO il 29/07/1967 avverso la sentenza del 03/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOate-~so-a-14 e-pe-Ft udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP DEL TRIBUNALE di MILANO, con sentenza in data 03/02/2021, applicava nei confronti di ORBANI ALBERTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, violazione legge armi e danneggiamento. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito in quanto involgente profili di merito attinenti all'accertamento della responsabilità.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi che, per quanto affermato nello stesso ricorso, non ricorrono nel caso in esame, essendo la pena applicata conforme a quella legale e richiesta dalle parti e ben evidenziati, peraltro, anche gli elementi che hanno escluso un'ipotesi ictu oculi di proscioglimento ex art. 129 CPP richiamandosi all'uopo anche l'ordinanza cautelare applicata nei confronti del ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIO AR.IOLLI