Ordinanza — n. 34296/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA PATRICK nato il 02/04/1987 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAglate-av~-€1-41-e-pagt-9 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza in data 28/01/2021, applicava nei confronti di BERISHA PATRICK la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 493 - 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di accordo sulla richiesta di applicazione pena e conseguente nullità della sentenza. Il ricorso è inammissibile. Invero, la doglianza difensiva muove da un presupposto di fatto - ossia che nell'accordo ex 444 CPP si fosse esclusa l'applicazione della recidiva facoltativa - che non risulta espressamente asseverato dal contenuto della richiesta (del 26/11/2020, dep. 4.12.2020), in quanto al punto 2 le attenuanti generiche sono "da ritenersi prevalenti al contestato nesso teleologico ed alla recidiva facoltativa, ma, all'esito del giudizio di comparazione, con applicazione di una riduzione di soli.. ".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34296/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al contenuto di detta istanza ha fatto espressamente riferimento il giudice nel fissare l'udienza e nella sua sentenza ed il pubblico ministero nell'esprimere il parere. L'aggravante, pertanto, fu correttamente ritenuta ed applicata dal giudice, in quanto previamente contestata ed indicata nel giudizio di comparazione; né venne preliminarmente esclusa a priori dalle parti. Di conseguenza, mancando qualunque profilo attinente alla corretta espressione della volontà dell'imputato e non ricorrendo le altre ipotesi di cui al disposto di cui alliart. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile per non essere il motivo consentito in questa sede.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA PATRICK nato il 02/04/1987 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAglate-av~-€1-41-e-pagt-9 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza in data 28/01/2021, applicava nei confronti di BERISHA PATRICK la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 493 - 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di accordo sulla richiesta di applicazione pena e conseguente nullità della sentenza. Il ricorso è inammissibile. Invero, la doglianza difensiva muove da un presupposto di fatto - ossia che nell'accordo ex 444 CPP si fosse esclusa l'applicazione della recidiva facoltativa - che non risulta espressamente asseverato dal contenuto della richiesta (del 26/11/2020, dep. 4.12.2020), in quanto al punto 2 le attenuanti generiche sono "da ritenersi prevalenti al contestato nesso teleologico ed alla recidiva facoltativa, ma, all'esito del giudizio di comparazione, con applicazione di una riduzione di soli.. ".
Al contenuto di detta istanza ha fatto espressamente riferimento il giudice nel fissare l'udienza e nella sua sentenza ed il pubblico ministero nell'esprimere il parere. L'aggravante, pertanto, fu correttamente ritenuta ed applicata dal giudice, in quanto previamente contestata ed indicata nel giudizio di comparazione; né venne preliminarmente esclusa a priori dalle parti. Di conseguenza, mancando qualunque profilo attinente alla corretta espressione della volontà dell'imputato e non ricorrendo le altre ipotesi di cui al disposto di cui alliart. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile per non essere il motivo consentito in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVA