Ordinanza — n. 34295/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATRISANO EMILIANO nato a ROMA il 18/02/1989 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di ROMA, in data 11/06/2020, nei confronti di CATRISANO EMILIANO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 - 337 - 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34295/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATRISANO EMILIANO nato a ROMA il 18/02/1989 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di ROMA, in data 11/06/2020, nei confronti di CATRISANO EMILIANO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 - 337 - 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo, va richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Un.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame, a fronte di una censura generica, la sentenza impugnata ha fondato l'equivalenza sulla scorta anche della recidiva e gravità dei reati commessi, pur essendosi ragionevolmente apprezzata la confessione ai fini del riconoscimento delle circostanze. Con riferimento al secondo motivo, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando, peraltro, la pena base fissata nel minimo edittale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consi