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Ordinanza — n. 34294/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34294/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34294/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPOLI GIAMBATTISTA COSIMO nato a ROTONDELLA il 26/09/1960 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 14/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 12/07/2017, nei confronti di RIPOLI GIAMBATTISTA COSIMO in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza di legge processuale in ordine all'intervenuta prescrizione del reato conseguente alla sussunzione del fatto nell'alveo del cpv. dell'art. 648 CP; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per ricettazione (in ipotesi da ritenersi riconducibile alla contravvenzione dell'incauto acquisto).

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, applicandosi il termine di prescrizione massimo decennale riferito alla fattispecie base di cui all'art. 648 CP, alla 9data della sentenza di appello non era dunque ancora maturato il termine di prescrizione (fatto accertato il 28.9.2010) dovendosi aggiungere i gg. 63 per sospensione COVID ex D.L. n. 18 e D.L. n. 23 del 2020 (il decreto di fissazione del processo in appello è infatti del 2.3.2020 per l'udienza del 15.4.2020, poi rinviato con apposito decreto del Presidente della Corte di appello in applicazione delle disposizioni in materia di emergenza COVID al 14.10.2020).

Parole chiave

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favoreggiamento ricettazione causa illecita circonvenzione illecita possesso illecito di stupefacenti prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Con riguardo al primo motivo, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPOLI GIAMBATTISTA COSIMO nato a ROTONDELLA il 26/09/1960 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 14/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 12/07/2017, nei confronti di RIPOLI GIAMBATTISTA COSIMO in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza di legge processuale in ordine all'intervenuta prescrizione del reato conseguente alla sussunzione del fatto nell'alveo del cpv. dell'art. 648 CP; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per ricettazione (in ipotesi da ritenersi riconducibile alla contravvenzione dell'incauto acquisto).

La parte civile, con memoria e conclusioni in data 8/6/2021, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi e chiesto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Con riguardo al primo motivo, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307).

Pertanto, applicandosi il termine di prescrizione massimo decennale riferito alla fattispecie base di cui all'art. 648 CP, alla 9data della sentenza di appello non era dunque ancora maturato il termine di prescrizione (fatto accertato il 28.9.2010) dovendosi aggiungere i gg. 63 per sospensione COVID ex D.L. n. 18 e D.L. n. 23 del 2020 (il decreto di fissazione del processo in appello è infatti del 2.3.2020 per l'udienza del 15.4.2020, poi rinviato con apposito decreto del Presidente della Corte di appello in applicazione delle disposizioni in materia di emergenza COVID al 14.10.2020).

Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dai 8/05/2013, Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265).

Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha irecentementeTaffermato (Sez. Un. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.

Infine, nessuna liquidazione delle spese deve disporsi in favore del patrono di parte civile. Le sentenze di merito, infatti, hanno concordemente escluso che alla ricorrente debba riconoscersi la qualità di parte danneggiata in relazione alla ricettazione. Né la sentenza della Corte di appello che ha confermato sul punto quella del primo giudice risulta essere stata incidentalmente impugnata dalla parte civile in questa sede, assumendo, pertanto, sul punto, carattere di definitività in questa sede. Alla parte civile, infatti, compete il rimborso delle spese di lite anche in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), pretesa, questa, non solo preclusa in ragione delle statuizioni dei giudici di merito ma anche in ragione della genericità della memoria con riguardo ai motivi di ricorso dedotti sul punto dall'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/202