Ordinanza — n. 34293/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHETIOUI SABEUR nato il 24/10/1991 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 30/10/2020, giudicando in sede di rinvio e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TERAMO, in data 12/09/2018, nei confronti di CHETIOUI SABEUR confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e con particolare riguardo alla pena pecuniaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e con particolare riguardo alla pena pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHETIOUI SABEUR nato il 24/10/1991 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 30/10/2020, giudicando in sede di rinvio e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TERAMO, in data 12/09/2018, nei confronti di CHETIOUI SABEUR confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e con particolare riguardo alla pena pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Nel caso di specie, ferma l'irrogazione della reclusione nel minimo edittale, l'aver mantenuto ferma, quale pena base, la multa di euro 30.000 non sconta alcuna illogicità, posto che quella minima è edittalmente stabilita in euro 26.000 e, dunque, la parte in "eccesso" non assume, a fronte di una forbice particolarmente elevata (euro 260.000), carattere distonico rispetto ad un minimo congruamente motivato con l'accezione "equo". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro quattromila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 E