Cassation appeal dismissed because appellant waived liability arguments in appeal, making them inadmissible for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the specific grounds regarding criminal liability during the appellate proceedings. Although the appellant argued for a new review of responsibility, the court held that partial renunciation of appeal grounds renders those issues precluded from further examination. Consequently, the court ruled that the appellate judgment became final regarding the waived points, preventing the cassation court from addressing them ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 1, c.p.p.; Art. 609, comma 2, c.p.p.: The effect of devolutive appeal circumscribes the cognizance of the higher court to the grounds proposed; once these constitute the object of renunciation, the judge of appeal cannot consider them, nor can the judge of legitimacy base its decision on an implicit revocation of such renunciation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI DOMENICO nato a BORDIGHERA il 26/06/1982 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 24/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di IMPERIA, in data 10/04/2019, nei confronti di LIPARI DOMENICO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 648 - 707 CP, 23 commi 2 e 3 legge n. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo infatti è rinunziato in appello, ove erano stati dedotte esclusivamente censure in ordine al trattamento sanzionatorio in parte accolte dalla sentenza impugnata.
La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (è deroga anche al 609 comma 2 CPP). (Nella fattispecie gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio.
Sez. 4, n. 9857 del 12/2/2015, Rv. 262448). È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che ometta liesame dei motivi oggetto di rinuncia, considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 3/12/2010, dep. 2011, Rv. 249269).
Inoltre, il motivo di ricorso è del tutto generico in quanto si risolve in una mera contestazione del risultato di colpevolezza omettendo di indicare gli elementi in forza dei quali l'affermazione di colpevolezza sarebbe censurabile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere E tensore OVANNI O DEPOSITATA tN(..; . A 9 IA Il Pr