Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34291/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34291/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34291/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA LUIGI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/03/1989 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 27/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LANCIANO, in data 22/06/2020, nei confronti di VALLETTA LUIGI in relazione al reato di cui agli artt. 628 CP e 4 I. n.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
rapina qualificata circostanze aggravanti o attenuanti altri capi d'accusa appropriazione indebita e appropriazione di poca entità riciclaggio di denaro aggravato tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA LUIGI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/03/1989 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 27/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LANCIANO, in data 22/06/2020, nei confronti di VALLETTA LUIGI in relazione al reato di cui agli artt. 628 CP e 4 I. n.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame, la confessione resa dall'imputato risulta essere stata apprezzata dai giudici di merito nell'ambito di una valutazione complessiva del fatto (di particolare gravità trattandosi di una rapina di carattere organizzato ad una banca con / l'uso di un taglierino e ripartizione dei ruoli tra i correi) in termini di equivalenza, escludendosi, con motivazione non affatto illogica, che l'ulteriore elemento indicato dal ricorrente e costituito dal motivo a delinquere, assuma aspetti di meritevolezza, in quanto riconducibile pur sempre ad una scelta dell'imputato e finalizzato a soddisfare una finalità non tutelata dall'ordinamento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere E ensore GI ANNI DEPOSITATA