Ordinanza — n. 34288/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIHOVIC HALID nato il 19/11/1985 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 12/07/2019, nei confronti di SALIHOVIC HALID in relazione ai reati:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e 6) artt.497 bis e 495 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati contestati nei capi 1) e 2); con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei reati contestati nei capi 5) e 6); con il terzo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento ai capi 1) e 2). Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per essere tutti i motivi manifestamente infondati.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIHOVIC HALID nato il 19/11/1985 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 12/07/2019, nei confronti di SALIHOVIC HALID in relazione ai reati:
1) e 2) tentata rapina e resistenza;
5) e 6) artt.497 bis e 495 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati contestati nei capi 1) e 2); con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei reati contestati nei capi 5) e 6); con il terzo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento ai capi 1) e 2). Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per essere tutti i motivi manifestamente infondati.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente in quanto attengono alla medesima res iudicanda (reati contestati ai capi 1 e 2). In particolare, con riguardo al reato di cui al capo 1), la prospettata esclusione della desistenza volontaria si fonda su un'alternativa di merito (che vuole il ricorrente avere sua sponte interrotto l'azione dei correi) che risulta essere stata disattesa dalla sentenza impugnata - al pari di quella del primo giudice - con motivazione congrua e scevra da vizi logici: l'interruzione dell'iter criminis è stata infatti ricondotta, sulla scorta di precise evenienze di fatto, più che a una libera scelta ad una necessità di non essere arrestati: si è infatti evidenziato come vi sia stata l'osservazione dell'azione furtiva da parte di un testimone affacciato ad una finestra di cui gli imputati avevano avvertito la presenza, il quale annotò la targa del veicolo ed avvisò la polizia; inoltre, si è altresì evidenziato come la prospettazione dell'interruzione dell'iter criminis non rinvenga conferma decisiva nella presenza di denaro in cassa (che sarebbe stato ivi lasciato dai correi su indicazione del ricorrente), circostanza non asseverata dai giudici di merito; con riguardo al reato di cui al capo 2 (resistenza), il previo concerto tra i correi è stato motivatamente tratto dalle modalità della condotta della rapina e dalla previa suddivisione dei compiti, modus di carattere "organizzato" che, in ragione anche dell'attività di sorveglianza volta proprio a percepire il possibile intervento delle forze dell'ordine, dà ragionevolmente conto di come la successiva fuga e la resistenza opposta fosse correlata alla necessità, comune a tutti gli imputati al di là di chi conducesse l'auto in cui si trovavano, di assicurarsi l'impunità rispetto al tentato reato poco prima commesso.
Del resto, l'assunto che gli imputati non fossero consapevoli di essere stati visti prima di farsi alla fuga è contraddetto dalla motivazione della sentenza impugnata la quale, invece, ricollega con motivazione non affatto illogica l'allontanarsi a fari spenti dal luogo del tentato furto alla diretta e costante osservazione dell'iter criminis da parte del teste che richiese l'intervento della polizia, nell'ambito, peraltro, di una motivazione che smentisce anche la tesi difensiva sul rilievo dell'assenza del rinvenimento dello stupefacente la cui presenza nel veicolo veniva addotta a giustificazione della fuga.
Ne consegue, pertanto, l'assenza di decisività della doglianza in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tenuto conto che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, sent. n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799).
Il secondo motivo di ricorso - con cui si censura l'affermazione di responsabilità in ordine ai capi 5) e 6) della rubrica - è reiterativo di quanto dedotto in appello, avendo la Corte di merito adeguatamente vagliato e disatteso le doglianze con corretti argomenti giuridici, evidenziandosi anche a confutazione del falso grossolano l'esigenza di esperire degli accertamenti di carattere comparativo, visivo e strumentale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il