Cassation appeal against agreed sentence dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Sansotta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sansotta challenged the Tribunal of Genoa's application of an agreed sentence under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, claiming the judgment lacked motivation. The court rejected this because the appeal did not cite any of the specific statutory grounds required for cassation against such sentences, including errors in legal qualification or the expression of the defendant's will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentences of agreed execution are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, the correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, none of which were alleged here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSOTTA ROBERTO nato a PISA il 06/12/1948 avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di GENOVA Cd att,--ervr'rsmaFFe--15a rt udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; i RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 19/11/2020, applicava nei confronti di SANSOTTA ROBERTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Il ricorso è inammissibile per essere il motivo non consentito. Ai sensi del disposto di cui alliart. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., Idimputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti allélespressione della volontà delléimputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, allíerronea qualificazione giuridica del fatto e alliillegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi che, per quanto affermato nello stesso ricorso, non ricorrono nel caso in esame, essendo la pena applicata conforme a quella legale e richiesta dalle parti e risultando il provvedimento impugnato corredato di motivazione in ordine ai requisiti essenziali della sentenza ex art. 444 CPP.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estenso