Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34286/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34286/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34286/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANEVARA RICCARDO nato a GENOVA il 23/08/1966 SILVA SIMONA nato a TORINO il 20/03/1972 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 11/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 28/11/2017, nei confronti di CANEVARA RICCARDO, SILVA SIMONA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 bis CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla natura giuridica dell'ente che sarebbe stato truffato e delle prestazioni erogate. I ricorsi sono inammissibili per essere il motivo reiterativo di quello proposto in sede di appello e risolto dalla Corte di merito con motivazione non manifestamente illogica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 bis CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla natura giuridica dell'ente che sarebbe stato truffato e delle prestazioni erogate. I ricorsi sono inammissibili per essere il motivo reiterativo di quello proposto in sede di appello e risolto dalla Corte di merito con motivazione non manifestamente illogica.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie finanze pubbliche restituzione dei sussidi statali concussione corruzione di pubblici ufficiali stranieri truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANEVARA RICCARDO nato a GENOVA il 23/08/1966 SILVA SIMONA nato a TORINO il 20/03/1972 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 11/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 28/11/2017, nei confronti di CANEVARA RICCARDO, SILVA SIMONA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 bis CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla natura giuridica dell'ente che sarebbe stato truffato e delle prestazioni erogate. I ricorsi sono inammissibili per essere il motivo reiterativo di quello proposto in sede di appello e risolto dalla Corte di merito con motivazione non manifestamente illogica.

Invero, la sussumibilità del fatto nell'alveo del paradigma di cui all'art. 640-bis CP da parte del giudice del merito, sulla scorta della ricostruzione della vicenda asseverata dalla sentenza impugnata, risulta avvenuto nel rispetto del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale in materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640 -"bis" cod. pen., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico.

Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati per la realizzazione di corsi di formazione).(Sez. 2, Sentenza n. 19539 del 25/02/2011, Rv. 250497;

Sez. 2, Sentenza n. 7736 del 22/11/2011, dep. 2012, Rv. 252220). Né in questa sede può rimettersi in discussione sotto il profilo dell'error iuris la ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, altrimenti involgendosi profili di merito preclusi in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021