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Ordinanza — n. 34285/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34285/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRMANTAS GERVE nato il 24/06/1971 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 08/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 03/05/2012, nei confronti di IRMANTAS GERVE in relazione al reato di cui agli artt. 110 - 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell'ipotesi tentata. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo reiterativo di quello proposto con l'atto di appello e manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina delitto rapimento grave tentazione reato flagrante momento del reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRMANTAS GERVE nato il 24/06/1971 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 08/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 03/05/2012, nei confronti di IRMANTAS GERVE in relazione al reato di cui agli artt. 110 - 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell'ipotesi tentata. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo reiterativo di quello proposto con l'atto di appello e manifestamente infondato.

La Corte di merito risulta, infatti, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ricorre la forma consumata della rapina nel caso in cui il soggetto agente dopo la sottràglone venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso di specie, non rileva il fatto che l'azione furtiva posta in essere dall'imputato e dal complice sia stata osservata dalla P.G., in quanto non risulta affatto che i verbalizzanti ebbero la concreta possibilità di poterla interrompere in ogni momento; pertanto, non è affatto illogico avere affermato in motivazione che il ricorrente, durante tutto il tragitto che lo portò ad uscire dalla fermata della metropolitana abbia avuto la disponibilità del compendio rubato, di cui si è poi disfatto solo a seguito del successivo arresto operato dalla P.G.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigli