Ordinanza — n. 34283/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO VIRGINIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/09/1976 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BENEVENTO, in data 16/03/2018, nei confronti di BUCCINO VIRGINIA in relazione al reato di cui all'art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. Quanto all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla valenza delle prove a carico, il percorso argomentativo seguito da, giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni oeia persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, CPP - possono sere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa ,e ,fica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di u,iisiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e e 'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 2010, Rv. 248244). Nel caso di specie, il riferimento ai )- :edenti penali, anche specifici, della ricorrente e l'assenza di elementi positivamente valutabili ri Jltando generico il richiamo difensivo alla non gravità dei fatti), costituiscono idonei indici Jali a supportare, sul piano del rispetto dell'onere di motivazione, l'operato diniego. inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese :essuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della ;a di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento le 3 somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO VIRGINIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/09/1976 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BENEVENTO, in data 16/03/2018, nei confronti di BUCCINO VIRGINIA in relazione al reato di cui all'art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. Quanto all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla valenza delle prove a carico, il percorso argomentativo seguito da, giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni oeia persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, CPP - possono sere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa ,e ,fica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di u,iisiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e e 'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Nel im-c) di specie, la sentenza impugnata, dopo avere evidenziato la linearità del narrato non inquinato ntenti calunniosi (peraltro osservandosi come la p.o. non si sia costituita parte civile), ha ceto elementi di conferma, anche provenienti dalla stessa imputata. Inoltre, ha escluso lunque interferenza logica sulla posizione della ricorrente dell'intervenuta assoluzione della o iputata, esito coerente con l'univoca direzione delle accuse verso la Buccino per come riferito a p.o. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da ivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. ,88 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte )ndo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle .,:.'nuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti I 3 'e parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o ,unque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 , LE 2011, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 2010, Rv. 248244). Nel caso di specie, il riferimento ai )- :edenti penali, anche specifici, della ricorrente e l'assenza di elementi positivamente valutabili ri Jltando generico il richiamo difensivo alla non gravità dei fatti), costituiscono idonei indici Jali a supportare, sul piano del rispetto dell'onere di motivazione, l'operato diniego. inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese :essuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della ;a di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento le 3 somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
liara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e le a somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/201 Il Consigl IN CAN GIO ANNI A IOL 1 5 7SET) 2021 IL CAN, ' /:Sii