Ordinanza — n. 34282/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUNDUZ FERHAT nato il 20/08/1994 avverso la sentenza del 20/12/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRIESTE, con sentenza in data 20/12/2019, condannava alla pena ritenuta di giustizia, GUNDUZ FERHAT in relazione al reato di cui all'art. 712 CP Ha proposto appello l'imputato, deducendo l'erronea e sommaria valutazione delle prove agli atti, nonché insufficiente ed illogica motivazione in punto di ritenuta responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 712 CP Ha proposto appello l'imputato, deducendo l'erronea e sommaria valutazione delle prove agli atti, nonché insufficiente ed illogica motivazione in punto di ritenuta responsabilità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUNDUZ FERHAT nato il 20/08/1994 avverso la sentenza del 20/12/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRIESTE, con sentenza in data 20/12/2019, condannava alla pena ritenuta di giustizia, GUNDUZ FERHAT in relazione al reato di cui all'art. 712 CP Ha proposto appello l'imputato, deducendo l'erronea e sommaria valutazione delle prove agli atti, nonché insufficiente ed illogica motivazione in punto di ritenuta responsabilità.
In via principale, chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato; in subordine l'assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 530 CPP; in ulteriore subordine l'applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis CP. La Corte di appello, rilevata l'inappellabilità ex art. 593 e 568 CPP della sentenza essendo stata inflitta la sola pena dell'ammenda, convertita l'impugnazione in ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile sotto differenti profili.
Anzitutto poiché proposto da soggetto non legittimato in quanto il difensore proponente (avv. Elisa Cantarutti del foro di Trieste) non risulta iscritta allo speciale albo di cui all'art. 613, comma 1, CPP. Inoltre, poiché si tratta di impugnazione avente contenuto di merito, per come si ricava anche dai diversi petitum rivolti a conclusione dell'atto; difatti prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del M/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Quanto, infine, i-311'applicazione dell'art. 131-bis CP (causa di non punibilità invocata dal difensore a fronte della u-danna alla sola pena della multa di euro 200,00 condizionalmente sospesa e con la non menzione), la doglianza è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente proposta dinanzi al primo giudice. La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere. infatti, dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, CPP, se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. (In ,notivazione, la S.C. ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso En sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata gore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado). (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Rv. 266678). inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese essuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della au,a di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dell,: somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Iic iara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e e, i somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore i fr,i Ts,v,- 1 5