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Ordinanza — n. 34281/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34281/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34281/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRO GIANNI nato a LA SPEZIA il 06/08/1975 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 09/11/2018, nei confronti di CARRO GIANNI in relazione al reato di cui all'art. 635, comma 1 e 2 n. 1, CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo; erronea applicazione dell'art. 131-bis CP. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635, comma 1 e 2 n. 1, CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo; erronea applicazione dell'art. 131-bis CP. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

Parole chiave

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calciatore professionista danneggiamento lesione alla caviglia causalità della lesione al ginocchio risarcimento per atto illecito lesione corporale da infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRO GIANNI nato a LA SPEZIA il 06/08/1975 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 09/11/2018, nei confronti di CARRO GIANNI in relazione al reato di cui all'art. 635, comma 1 e 2 n. 1, CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo; erronea applicazione dell'art. 131-bis CP. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

Quanto all'elemento soggettivo, la condotta di prendere ripetutamente a calci un seggiolino che stava dinanzi a sé allo stadio sino a romperlo è pienamente idonea ad asseverare la coscienza e volontà di danneggiare tanto sotto il profilo rappresentativo che volitivo, anche in ipotesi indiretto o concorrente con altre ragioni che abbiano animato tale gesto, comunque confinate nei motivi a delinquere e mai idonee ad assurgere ad "esimente" in punto di dolo. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP, l'esclusione è conseguenza della corretta applicazione della disposizione censurata.

Invero, al di là del profilo attinente all'esclusione della particolare tenuità del danno in ragione dell'offesa determinata, la sentenza impugnata ha richiamato due precedenti condanne definitive annoverate dal ricorrente per delitti contro il patrimonio di cui una per danneggiamento, ritenute espressive, in uno con il reato commesso, di una propensione ed abitualità al reato che costituisce, ai sensi dell'art. 131-bis comma 3, CP espressa causa di esclusione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presi ente SERGIO AOLA t,-,.-.- O ,-..,_ ---- \ 7'- '7: