Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on liability and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Castagna inadmissible, ruling that both grounds were manifestly unfounded. The appellant argued for a different factual evaluation regarding liability and recidiva, but the court found these to be mere questions of fact precluded in the jurisdictional phase. Consequently, the court affirmed the lower court's decision and ordered the appellant to pay the legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as questions of fact requiring a new evaluation of evidence are precluded in the jurisdictional phase, and the court must assess the appellant's fault in raising such unfounded arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIUSEPPE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 16/11/1954 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 16/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 22/02/2018, nei confronti di CASTAGNA GIUSEPPE in relazione al reato di cui agli artt. 640, 477-482, 497 bis e 469 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione dell'art. 192 CPP e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché in tema di recidiva. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati.
In tema di responsabilità viene difatti prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, d'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie che rendono del tutto prive di decisività le carenze indicate nel ricorso in ordine alla mancanza di riconoscimento dell'imputato da parte degli operatori e in ordine all'asserita discrasia documentale rilevata sulla C.I., risultando evidenziate altre e pregnanti fonti di prova ed elementi che hanno consentito di escludere che la vicenda illecita sia ascrivibile al querelante anziché al ricorrente (vedi pagg. 3-7 della setenza impugnata ove sono passate in rassegna le prove acquisite).
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). La recidiva rinviene congrua motivazione. La Corte di merito, infatti, lungui dal fondare la circostanza sul curriculum criminale annoverato dall'imputato ha linvece, con congrua motivazione precisato come il reato per cui è giudizio sia espressivo della maggiore pericolosità del ricorrente stante anche la piena continenza con precedenti specifici di carattere analogo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Con sté ore VANNI A Il 'O