Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant did not fall within the limited categories permitted for challenging plea bargain sentences. The defendant argued for nullity based on a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding the absence of exemption causes, but the court noted this specific ground is not authorized by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing judgment are inadmissible if they allege violations of law not expressly listed in the statute, such as the non-existence of exemption causes under Art. 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE AGOSTINO nato a ERICE il 28/08/1975 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI Cd-an—a-W3-eralteiyart9 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di TRAPANI, con sentenza in data 25/02/2021, applicava nei confronti di CROCE AGOSTINO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 444 CPP in relazione all'art. 129 CPP. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo non consentito. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere i motivi non consentiti. Ai sensi del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi che, per quanto affermato nello stesso ricorso, non ricorrono nel caso in esame, essendo la pena applicata conforme a quella legale e richiesta dalle parti.
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Esten