Ordinanza — n. 34276/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABIR OTMANE nato il 19/01/1985 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 20/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di ACQUI TERME, in data 16/11/2012, nei confronti di JABIR OTMANE in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto quale rapina impropria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34276/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto quale rapina impropria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABIR OTMANE nato il 19/01/1985 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 20/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di ACQUI TERME, in data 16/11/2012, nei confronti di JABIR OTMANE in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto quale rapina impropria.
Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. In punto di qualificazione giuridica, la sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è sufficiente l'esplicazione di una energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale. Essa pertanto può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che Tenti di impedire la fuga dell'agente. (Conf mass n 166830; mass n 166284; mass n 160631).
Inoltre, la violenza che, al pari della minaccia, è tra gli elementi costitutivi del delitto di rapina, può essere esercitata direttamente contro il possessore ovvero nei confronti di altra persona diversa dai ,eete.ntore della cosa, purché tra la violenza e l'impossessamento interceda un nesso di causalità -ale, che abbia carattere di immediatezza, sicché l'impossessamento sia derivazione diretta della ‘i:oenza stessa. Ne deriva l'assorbimento, in virtù del principio di specialità, della violenza privata, rieLa fattispecie di rapina (Sez. 1, n. 1771 del 30/11/1992, dep. 1993, Rv. 193519).
Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno evidenziato come la violenza esercitata, mediante 1,ttrittonamento, sia stata diretta a guadagnarsi la fuga, impedendo alla cassiera anche d t,-.(-Jperare i beni sottratti. PII. inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pc:cessuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della ( 11 sa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento del a somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
L icniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de, a somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consiglie