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Ordinanza — n. 34275/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for manifestly unfounded arguments regarding recidivism and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Antonino Bonaccorsi inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, arguing violations of legal principles. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that the first instance judge correctly applied the rule on aggravated circumstances and that the denial of mitigation was not arbitrary given the defendant's negative profile.

Regesto Legislator

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Art. 628 c.p.; Art. 63, comma 4, c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically regarding the application of the rule on aggravated circumstances and the discretionary denial of generic mitigating circumstances based on the defendant's overall negative profile.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal recidivism aggravating circumstance generic mitigating circumstances cassation inadmissibility penal code provisions pentito recidiva nell'infrazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628 c.p.
Art. 63, comma 4, c.p.
Quanto al primo motivo, il primo giudice, per come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5597 del 08/07/2016
Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019
269245; sul tema vedi anche Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI ANTONINO nato a CATANIA il 09/06/1954 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 06/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di CATANIA, in data 16/04/2013, nei confronti di BONACCORSI ANTONINO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, il primo giudice, per come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali (Sez. 3, n. 5597 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269245; sul tema vedi anche Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, Rv. 276291, secondo cui In tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalità ed irragionevolmente più grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale).

La pena, infatti, risulta essere stata stabilita sulla rapina aggravata e l'aumento apportato non risulta superiore al terzo. Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, plurimi sono gli elementi negativi aventi valenza ostativa indicati dal giudice del merito attinenti tanto alla gravità del reato ed alla pericolosità sociale che rendono recessiva la tardiva confessione resa nell'ambito di un quadro probatorio definito consolidato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il