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Ordinanza — n. 34274/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34274/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34274/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAWLADER BABUL nato il 04/05/1982 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 11/12/2015, nei confronti di HAWLADER BABUL in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 585 - 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; l'erronea qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo di cui agli artt. 83 - 590 CP); violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ai versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina vittima causalità del colpo di frusta risposta alla petizione azione intesa alla dichiarazione di responsabilità corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAWLADER BABUL nato il 04/05/1982 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 11/12/2015, nei confronti di HAWLADER BABUL in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 585 - 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; l'erronea qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo di cui agli artt. 83 - 590 CP); violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e si risolve in un'alternativa di merito non consentita in questa sede: difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, liesistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dellèimputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie costituite non solo dal dichiarato della p.o. (la quale non si è costituita parte civile ed ha rimesso la querela), ma anche da altri elementi di conferma ricavati da quanto riferito da altro teste e riscontrato nella documentazione medica acquisita.

Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Il secondo motivo è inammissibile poiché non proposto con l'atto di appello; non può infatti essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in precedenza non sottoposta alla cognizione del giudice dell'appello e richiedendo la prospettazione difensiva la lettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede.

Peraltro, la ricostruzione fattuale operata dalle sentenze di merito dà conto della corretta riconducibilità della vicenda alle fattispecie incriminatrici contestate, con conseguente esclusione in radice dell'applicabilità della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ai versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Co