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Ordinanza — n. 34273/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34273/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34273/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUCCI RENATO nato a FIRENZE il 20/08/1949 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIkto—avvisrraite-p-artg udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/09/2020, parzialmente riformando ai sensi dell'art. 599 bis CPP, la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 29/09/2016, nei confronti di PASCUCCI RENATO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cpv. e 474 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo dedotto non consentito.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34273/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis CPP, la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 29/09/2016, nei confronti di PASCUCCI RENATO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cpv. e 474 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo dedotto non consentito.

Parole chiave

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contraffazione di merci prezzi imposti falso certificato medico prodotti farmaceutici e cosmetici procedimento per falsità reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
,\ Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUCCI RENATO nato a FIRENZE il 20/08/1949 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIkto—avvisrraite-p-artg udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/09/2020, parzialmente riformando ai sensi dell'art. 599 bis CPP, la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 29/09/2016, nei confronti di PASCUCCI RENATO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cpv. e 474 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo dedotto non consentito.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). ,\ Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consi lier Estensore n I-