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Ordinanza — n. 34272/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34272/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Valerio Calabrese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant the common mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code and generic mitigating circumstances. The court rejected the claim as manifestly unfounded because the lower court correctly applied precedent by considering the overall social harm and the non-trivial illicit profit involved in the fraud. Furthermore, the request for generic mitigation was dismissed due to a lack of interest, as the first instance judge had already applied such mitigation after excluding recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 CP; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment has already applied generic mitigating circumstances after excluding recidivism, rendering the request for such mitigation devoid of interest.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest generic mitigating circumstances common mitigating circumstance fraudulent profit social harm assessment court costs and fine truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 CP
640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione sia dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 CP che delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950
Sez. 2, n. 21014 del 13/5/2010, Rv. 247122
Sez. 2, n. 21014 del 13/5/2010, Rv. 247122).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE FRANCESCO VALERIO nato a BISACCIA il 02/07/1987 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 06/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO, in data 04/04/2019, nei confronti di CALABRESE FRANCESCO VALERIO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione sia dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 CP che delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto nell'escludere l'invocata attenuante comune la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte a mente del quale non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 21014 del 13/5/2010, Rv. 247122). Dell'esistenza di un danno non tenue la sentenza impugnata ha dato atto con congrua motivazione facendo riferimento tanto all'importo non irrisorio dell'ingiusto profitto (più truffe per un importo di euro 125,00 per ciascun biglietto) quanto alle condizioni economiche delle p.o. Il secondo motivo, comunque genericamente contestato, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato come il primo giudice, dopo avere escluso la recidiva, ha apportato la diminuzione per le attenuanti generiche (oltre a quella di cui all'art. 89 CP).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVAN-NI A Il P d