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Ordinanza — n. 34271/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34271/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34271/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA POMPEO nato a SALERNO il 25/11/1973 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO, in data 25/09/2013, nei confronti di D'AURIA POMPEO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, con particolare riguardo agli esiti liberatori della CT grafica allegata dalla difesa, nonché il vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovaizone dell'istruttoria dibattimentale sul punto.

Regesto Legislator

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art. 603, comma 1 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34271/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, con particolare riguardo agli esiti liberatori della CT grafica allegata dalla difesa, nonché il vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovaizone dell'istruttoria dibattimentale sul punto.

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali documenti mancanti inchiesta per falsità atti istruzione penale per appropriazione indebita documenti d'identità averi non rivendicati

Disposizioni normative citate

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art. 603, comma 1 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA POMPEO nato a SALERNO il 25/11/1973 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO, in data 25/09/2013, nei confronti di D'AURIA POMPEO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, con particolare riguardo agli esiti liberatori della CT grafica allegata dalla difesa, nonché il vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovaizone dell'istruttoria dibattimentale sul punto.

Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la censura si risolve, attraverso la denuncia del vizio di motivazione, in una contestazione sull'esito non dirimente, agli effetti liberatori, della CT grafica allegata dalla difesa, a fronte, invece, di un percorso argomentativo di carattere lineare e non illogico. Invero, l'esclusione del decisivo rilievo del contenuto della consulenza grafica si fonda su diverse circostanze di fatto (esame di colui che ricevette il titolo dall'imputato, verifica delle ragioni della spendita dell'assegno, assenza di un rapporto di mandato tra chi denunciò lo smarrimento del titolo e l'imputato che lo negoziò) che avvalorano in modo logico l'assunto accusatorio, rendendo non affatto manifestamente illogica la conclusione che sia stato dunque l'imputato ad alterare volutamente la firma di sottoscrizione.

Alla luce, quindi, della ricostruzione del fatto operata dalla sentenza impugnata, non decisiva si pone la rinnovazione richiesta (tanto di disporre una perizia calligrafa che di esaminare il denunziante), posto che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353;

Sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; Sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere stensore GI ANNI IOLLI Il Pr dente SPT-i